cessione di beni offerti allo
Stato in pagamento dell'imposta di
successione
Ris. 18.02.02, n. 48 , Agenzia
delle entrate
Per
l'applicazione del beneficio, gli eredi avrebbero dovuto:
1. indicare i beni offerti in pagamento nella dichiarazione di successione presentata nel termine
di legge;
2. allegare
la relativa attestazione rilasciata dal Dicastero per i
Beni e le Attivita' Culturali.
Nell'ipotesi
in cui l'attestazione del
Ministero per i
Beni e le Attivita' Culturali non venga rilasciata entro il termine
stabilito per la
presentazione
della dichiarazione di
successione, la stessa
attestazione puo' essere
prodotta successivamente a
detto termine, ma in ogni caso
non oltre i tre anni
dalla data di
apertura della successione,
purche' alla dichiarazione di
successione sia allegata
copia della domanda di rilascio (art.30,
c. 6 e art.23, c. 4, D.Lgs. 346/1990).
Nel caso,
il bene culturale non era stato indicato
nella dichiarazione di
successione, in quanto vincolato in base all'art.3, L. 01.06.1939, n.1089, ma la certificazione prevista dall'art.13,
D.Lgs. 31.10. 1990, n.346, per
usufruire della esclusione dall'attivo ereditario, era stata prodotta oltre il termine
previsto per la presentazione
della dichiarazione di successione.