cessione di beni offerti allo Stato in pagamento  dell'imposta  di  successione 


 

Ris. 18.02.02, n. 48 , Agenzia delle entrate

 

Per l'applicazione del beneficio, gli eredi avrebbero dovuto:

1.  indicare i beni offerti in pagamento nella dichiarazione  di successione presentata nel  termine  di legge;

2.  allegare  la  relativa  attestazione rilasciata dal Dicastero per i Beni e le Attivita' Culturali.                 

 

Nell'ipotesi in cui  l'attestazione  del  Ministero  per  i  Beni  e  le Attivita' Culturali non venga rilasciata entro il  termine  stabilito  per  la

presentazione della  dichiarazione  di  successione,  la  stessa  attestazione puo' essere  prodotta  successivamente  a  detto  termine, ma in ogni caso non oltre i  tre  anni  dalla  data  di  apertura  della successione, purche' alla dichiarazione di  successione  sia  allegata  copia  della domanda di rilascio (art.30, c. 6 e art.23, c. 4, D.Lgs. 346/1990).    

 

 

Nel caso, il bene culturale non era stato indicato  nella  dichiarazione  di  successione,  in  quanto vincolato in base all'art.3, L. 01.06.1939,  n.1089, ma la certificazione prevista dall'art.13, D.Lgs. 31.10. 1990,  n.346,  per  usufruire della esclusione dall'attivo ereditario, era stata  prodotta  oltre  il  termine  previsto  per la presentazione della dichiarazione di successione.